Sta per diventare operativa la normativa europea che ridisegna la definizione di PMI. Una
caratteristica importante in tutti i casi di finanziamento pubblico.
Fino al 1996, ogni stato europeo aveva una propria definizione di PMI. Con la raccomandazione 280/1996, la Commissione Europea stabilì
quell'anno per la prima volta una definizione comunitaria, armonizzando così le normative dei vari stati membri. La raccomandazione,
infatti, è equiparabile alla direttiva per gli effetti sull'ordinamento nazionale: ogni Paese è tenuto ad adeguare il proprio
secondo le caratteristiche sovranazionali. Così è stato, e così probabilmente sarà per la nuova raccomandazione
1442/2003, che entrerà ufficialmente in vigore il 1 gennaio prossimo.
Non solo una questione formale
A qualcuno, di primo acchito, potrebbe sembrare una questione meramente formale e marginale rispetto all'attività dell'impresa. Ma
non è così. La definizione delle PMI, infatti, è d'importanza fondamentale nell'individuazione delle diverse categorie
d'imprese che possono beneficiare di incentivi, finanziamenti e agevolazioni interamente erogati o co-partecipati dall'Unione Europea, in
particolare i PIC (Programmi Comunitari), i PON (Programmi Nazionali) e i POR (Programmi Regionali).
Un nome nuovo
Il cambiamento inizia dal nome: PMI non significherà più "piccola e media impresa", ma "microimpresa, piccola e media impresa".
Le microimprese erano già definite nella precedente raccomandazione 280, ma l'unico requisito individuato era quello del numero dei
dipendenti (inferiore a 10), e in sostanza la categoria non era mai stata chiamata in causa né dall'Unione Europea né dai
singoli stati membri. Ora, invece, viene definita con parametri simili a quelli della piccola e della media impresa, e il suo valore
sociale pienamente riconosciuto. In futuro, perciò, c'è da attendersi qualche azione mirata anche su questa singola
categoria.
I parametri delle PMI
Intanto, è bene chiarire che per impresa si intende ogni entità, a prescindere dalla sua forma giuridica, che eserciti
un'attività economica. Lo scopo di lucro è il discrimine: attività artigianali, individuali o familiari, cooperative
sociali rientrano in questa definizione, mentre ne restano fuori le associazioni, riconosciute o non, e le fondazioni senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda i nuovi parametri individuati dalla raccomandazione le Pmi, in sostanza sono riassunti nella tabella seguente.
Media impresa
Piccola impresa
Microimpresa
Numero dipendenti
inferiore a a 250
inferiore a a 50
inferiore a a 10
Fatturato
inferiore a 50 milioni di euro
inferiore a 10 milioni di euro
inferiore a a 2 milioni di euro
Valore totale stato patrimoniale
inferiore a a 43 milioni di euro
inferiore a a 10 milioni di euro
inferiore a a 2 milioni di euro
I valori di bilancio
I dati relativi a fatturato e stato patrimoniale riguardano sempre l'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se il bilancio non è
stato ancora depositato. Per poter rientrare in una categoria o per sancire la definitiva uscita è necessario che i parametri siano
superati, per uscirvi o per entrarvi, per due esercizi consecutivi. Fatturato e stato patrimoniale sono alternativi ai fini dello status di
PMI, e quindi è sufficiente che uno solo dei due superi i parametri fissati. I nuovi parametri, più alti rispetto a quelli del
1996, sono stati calcolati sulla base dell'adeguamento all'inflazione e alla crescita del PIL.
Gli occupati effettivi
Da segnalare che, rispetto alla precedente raccomandazione, il numero dei dipendenti non fa riferimento ai soli lavoratori assunti a tempo
indeterminato da parte dell'azienda, ma ai cosiddetti "occupati effettivi". Rientrano cioè nel computo anche i collaboratori
equivalenti ai dipendenti (come i co.co.co., se ancora sussistono), i proprietari gestori e i soci che svolgono un'attività regolare
nell'impresa. Non devono essere considerati, invece, gli stagisti ed i tirocinanti. I titolari di contratto di formazione rimangono in
un'area di dubbio, ma il tipo di contratto è a tutti gli effetti di lavoro subordinato, e quindi dovrebbero rientrare nel computo.
Il conteggio va fatto in termini di ULA, ossia di Unità lavorative nell'anno a tempo pieno. In pratica, i lavoratori part time o
quelli temporanei o in congedo-aspettativa vanno considerati come frazione di ULA.
L'autonomia delle PMI
Nella raccomandazione 280/1996 si parlava di indipendenza delle PMI. Ora invece si parla di autonomia, ma il concetto rimane sostanzialmente
invariato. Una PMI può essere considerata autonoma quando non sia qualificabile come associata o collegata ad altra impresa. Cambiano,
invece i parametri per considerare associata o collegata. Vediamo come.
PMI associate e collegate
Si definisce associata se è controllata per più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto da un'altra impresa,
anche PMI. Eccezioni a questa definizione sono da considerarsi le partecipazioni di società di investimenti pubblici, di
società di capitali di rischio (come i fondi chiusi) o e di investitori istituzionali (come i venture capital) che non esercitino
alcun controllo sull'impresa partecipata. Queste eccezioni erano già comprese nella raccomandazione precedente. Ora, a queste si
aggiungono le partecipazioni di università o di enti di ricerca senza scopo di lucro, degli enti Locali (con meno di 5.000 abitanti
o con meno di 10 milioni di euro di bilancio) e dei cosiddetti business angels (società, persone fisiche o gruppi che
investono fondi propri nel capitale di rischio di imprese non quotate). In quest'ultimo caso la partecipazione in una stessa impresa non
deve superare 1.250.000 euro.
Per collegata, invece, si intende una PMI controllata per più del 50% dei diritti di voto da un'altra impresa (anche PMI), anche
tramite un patto d'azionariato o di società, oppure una PMI che di fatto è soggetta ad un'altra impresa in termini di nomina
o revoca della maggioranza degli amministratori (per esempio tramite meccanismi di golden share).
L'ampliamento delle relazioni
Queste relazioni di associazione o collegamento possono anche essere indirette. Vale a dire che il ragionamento vale anche se un'impresa
controlla una seconda impresa che partecipa per più del 25% o del 50% sulla PMI. Uguale ragionamento nel caso di più
persone fisiche che agiscono di concerto, o per vincoli societari o parentali, se le imprese operano in mercati contigui. In tutti questi
casi, per verificare se l'impresa rientra nei parametri delle PMI è necessario operare una somma dei dati di tutte le imprese
collegate.
Naturalmente, rimane valido il principio dell'autocertificazione.