I nuovi istituti contrattuali
La Legge Biagi non si limita a regolare con nuove tipologie di contratto i vecchi Co.Co.Co.,
ma introduce anche una nuova serie di istituti. Per completare il quadro sul nuovo mondo del lavoro, li passiamo velocemente in rassegna.
Nella Legge Biagi (Legge 30/2003) e nel successivo decreto di attuazione (Decreto Legislativo 273/2003) convivono più direzioni
riformatrici. Insieme alla revisione dello statuto sul collocamento, alla certificazione delle professioni, al raccordo pubblico-privati e
alla nascita di un mercato telematico per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ci sono importanti specifiche per stipulare nuovi
contratti di lavoro. Dopo quello "a progetto" e, per così dire, i suoi parenti più stretti, ecco gli altri istituti
contrattuali che modificano quelli già esistenti. Le novità introdotte sono importanti.
Apprendistato. Un contratto che permette ai giovani di formarsi al lavoro e alle imprese di insegnare loro
la professione. Ne esistono tre tipi. Il primo, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, è per giovani dai
15 ai 18 anni. Dura non più di 3 anni. Il secondo, l'apprendistato professionalizzante, consente di ottenere una qualifica attraverso
una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Lo può chiedere chi ha età tra i 18 e 29 anni. Dura dai
due ai sei anni. Il terzo consente l'acquisizione di un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la
specializzazione tecnica superiore. Per quest'ultima tipologia si attendono gli interventi normativi delle Regioni e il confronto delle parti
sociali nei rinnovi dei contratti nazionali.
Contratto d'inserimento. Sostituisce il vecchio contratto di formazione lavoro. Anche se a causa mista
(lavoro-formazione) è un contratto meno centrato sulla formazione: prevede soltanto un progetto individuale di inserimento elaborato
con il consenso del lavoratore. La sua durata va da un minimo di 9 mesi a un massimo di 18, prorogabile a 36 per portatori di handicap gravi.
A chi si applica? A donne di qualsiasi età, disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, disoccupati con più di 50 anni, forze
lavoro che vogliono ricominciare a lavorare dopo due anni di inattività, persone riconosciute affette da un grave handicap fisico,
mentale o psichico. Si applica anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni, ma per loro non ci sono riduzioni contributive.
Lavoro a chiamata (o "Job on call"). Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne
utilizza la prestazione lavorativa solo in base alle proprie necessità, in periodi specifici e secondo le esigenze produttive, nel
rispetto di un periodo di preavviso anche molto basso, al minimo un giorno lavorativo. L'accordo può essere a tempo determinato o
indeterminato e la disponibilità del lavoratore comporta una speciale indennità mensile per i periodi non lavorativi, fissata
in un minimo di 350 euro mensili. Questo contratto è parzialmente operativo, perché mancano ancora specifiche delle parti
sociali.
Lavoro ripartito (o "Job sharing"). È uno speciale contratto di lavoro - che può essere a
tempo determinato o indeterminato - mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'obbligazione all'adempimento di un'unica e
identica obbligazione lavorativa. Le peculiarità del contratto sono la solidarietà fra i lavoratori e la sostituibilità
unilaterale: ognuno è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera prestazione lavorativa e può
decidere di sostituire l'altro con la massima libertà.
Lavoro accessorio. Con questa formula si intendono prestazioni occasionali come piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, assistenza domiciliare, l'insegnamento privato supplementare, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
realizzazione di manifestazioni sociali, lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o di solidarietà. Le
attività - rese da particolari soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale (disoccupati da oltre un anno, casalinghe,
studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, extracomunitari nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro)
- non devono superare i 30 giorni o i 3mila euro all'anno. Per il pagamento si utilizzano ticket prepagati. Per la sua sperimentazione si
attende un decreto ministeriale.
Part-time. È la prestazione di lavoro svolta con un orario ridotto rispetto a quello a tempo pieno.
Le novità introdotte dalla riforma per rendere più appetibile tale contratto (già esistente da 10 anni) sono alcune
clausole elastiche e flessibili che variano la collocazione temporale, la durata della prestazione lavorativa e la possibilità di
elargire incentivi. Oggi il part-time può essere orizzontale (rispetto alle ore settimanali), verticale (rispetto a periodi
dell'anno) e misto. Anche gli straordinari sono più flessibili.
Lavoro in affitto. Si potrà affittare un lavoratore da un'agenzia o da un intermediario per soddisfare
ragioni produttive. La fornitura professionale di manodopera può essere a tempo indeterminato o a termine. Il lavoratore, assunto
presso la società fornitrice di manodopera, possiede tutti i diritti riconosciuti al personale operante nell'impresa che lo prende
in affitto. Questo contratto riguarda il lavoratore singolo, ma anche gruppi. Sebbene sia applicabile a una classe molto ampia di
attività produttive, il lavoro in affitto non è valido per tutte le professioni. Inoltre, l'intermediazione è possibile
soltanto da società di somministrazione autorizzate dallo Stato.
 |