Nel progettare campagne di e-mail marketing o per l’invio di newsletter si ricorre
spesso alla raccolta di indirizzi pubblici presenti online. Ma sono veramente pubblici tali indirizzi? In questo, sta la differenza tra
un’azione legale e una illegale.
Le normative attualmente in vigore rispetto alla Privacy, e in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ossia il Codice in
materia di protezione dei dati personali recentemente entrato in vigore, lasciano qualche dubbio rispetto alla liceità o meno di
spedizione di avvisi e-mail a indirizzi presenti sul Web. In Internet, infatti, sono disponibili milioni di indirizzi di posta elettronica:
sui siti personali, nelle pagine aziendali, nei forum, sui newsgroup. Molte aziende, professionisti e semplici detentori di siti hanno
spesso fatto ricorso a questi indirizzi “pubblici” per promuovere e far conoscere il proprio sito o la propria attività.
Ma sono nel giusto? La risposta è chiaramente no.
I dubbi interpretativi
Molti attori hanno utilizzato quegli indirizzi “pubblici” semplicemente senza conoscere la leggi sulla privacy. Le norme
disciplinano anche l’invio di e-mail di qualsiasi tipo. Intanto, la differenza tra e-mail con valore commerciale
(pubblicitarie) o informativo è ininfluente ai fini della liceità. L’unica differenza riguarda le
possibilità sanzonatorie (più pesanti per e-mail con valore commerciale).
Altri attori, pur conoscendo le leggi in vigore sono convinti di essere nel giusto perché male interpretano un punto preciso delle
norme in questione (l’art. 11 lettera b del Decreto 196/2003 che riprende l’art. 12 lettera c della precedente
675/96). Tale punto riguarda i casi di esclusione del consenso e tra questi si citano i dati “provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”. Naturalemente, l’esclusione del consenso vale per il
primo invio: se un utente chiede di non ricevere più le comunicazioni, la sua volontà dovrà essere rispettata. Ma la
norma vale soltanto per gli indirizzi pubblici. Quelli presenti online devono essere considerati tali?
La soluzione del Garante
La risposta è assolutamente negativa. A chiarirlo, a più riprese, è stato lo stesso
garante della privacy. In diverse decisioni, il garante ha
detto chiaramente che la norma in questione “non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una
pluralità di persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti
“pubblici” (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un
regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque”.
Pur riferendosi alla precedente previsione della legge 675/96 non c’ è motivo di dubitare che tale interpretazione valga
tuttora con il nuovo Codice della Privacy, che la riprende in maniera puntuale.
Il concetto giuridico chiave, infatti, invocato dal garante a sostegno di questa tesi è quello per cui “la conoscenza di fatto
degli indirizzi ... non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa avviene”. In sostanza, un utente pubblica il
suo indirizzo e-mail su un sito, in un newsgroup o in un forum per certe finalità, e tale indirizzo non può essere dunque
utilizzato per altre finalità.
Le conclusioni
Pertanto è da considerarsi illegale la spedizione di e-mail a indirizzi pubblicati sul Web sia che la raccolta di tali dati
avvenga, per così dire, manualmente, a uno a uno, sia che essa sia affidata a strumenti automatici, cioè a specifici software
che scandagliano la rete per raccogliere gli indirizzi, come gli spider.
Lo spamming, purtroppo, rappresenta ancora un danno enorme alla rete e allo sviluppo dell’e-commerce, come dimostrano gli
ultimi dati. Tutti devono iniziare ad
avere una coscienza diversa del fenomeno, anche quando si crede di non attuarlo.