diritto - Luglio 2005 - Crimine informatico

L'Europa detta legge


Il consiglio dell'Unione Europea ha varato una serie di linee guida per meglio definire il concetto di crimine informatico e le relative pene.


Lo scorso maggio il Consiglio dell'Unione Europea ha varato una serie di linee guida per la definizione del concetto di crimine informatico, adeguando le relative pene. Per il momento si tratta di indicazioni che devono essere recepite poi nei singoli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro marzo 2007. Niente di particolarmente sconvolgente, almeno per l'Italia, se non l'obiettivo, cioè uniformare le singole legislazioni per un quadro normativo d'insieme sovrannazionale, e l'introduzione delle responsabilità delle persone giuridiche.

Il reato

Per come è configurato dalle linee guida, si configura come reato l'accesso intenzionale e senza diritto a un sistema d'informazione o una parte di esso. Entrare in un sistema o interferire con le sue funzioni, senza autorizzazione del titolare, è reato. Rimane a discrezione dei singoli stati determinare se la presenza o meno di dispositivi di sicurezza determini la punibilità di chi ha violato il sistema stesso. Ciò può apparire come un controsenso, ma è bene ricordare che molte legislazioni prevedono che il fatto costituisca reato soltanto in presenza di dispositivi di sicurezza. Non metti in sicurezza il tuo sistema? Non c'è reato se qualcuno si intromette. L'aver lasciato questa discrezionalità ai singoli Paesi rappresenta un'occasione persa di maggiore uniformità.

Sistemi e dati

La punibilità deve essere prevista anche per l'interferenza sia che riguardi i sistemi sia che riguardi i dati informatici. Le linee guida, infatti, definiscono sistema d'informazione un'apparecchiatura o un gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, in grado di trattare automaticamente i dati informatici secondo un programma e i dati stessi immagazzinati e gestiti nelle apparecchiature. I dati informatici, invece, sono qualsiasi rappresentazione di informazioni di qualsiasi forma che possa essere trattata da un sistema d'informazione.

Le pene e le preoccupazioni

Non c'è molto di nuovo rispetto all'ordinamento specifico italiano, che è abbastanza avanzato su questo fronte. Le linee guida europee prevedono anche la misura delle pene per i reati di interferenza illecita: la detenzione deve avere durata massima compresa tra uno e tre anni. Aggravanti possono essere addotte se chi commette l'illecito appartiene a organizzazioni criminali. Inoltre, il Consiglio europeo richiede ai singoli Stati membri di configurare come reato penale anche i casi di istigazione, favoreggiamento e tentativo. Come dire che il livello di attenzione per i crimini informatici è ormai alto. Aldilà degli attacker di provincia, a impaurire sono i possibili terroristi informatici. A tutt'oggi, non si sono mai registrati significativi tentativi di attacchi terroristici online. Attacker al soldo di terroristi, però, potrebbero mettere in ginocchio i sistemi di comunicazione di interi Paesi.

Le persone giuridiche

Ultimo aspetto particolarmente interessante delle linee guida del Consiglio UE è legato alla responsabilità introdotta a carico delle persone giuridiche (così come qualificati in base alle disposizioni di ogni singolo Paese). Infatti, qualora la persona giuridica dovesse trarre un vantaggio da qualsiasi tipo d'infrazione commessa da persona fisica di posizione importante in seno alla persona giuridica stessa, vedrà configurarsi una precisa responsabilità della persona giuridica stessa. In altre parole, se un individuo in posizione rilevante all'interno di una persona giuridica commette un crimine informatico e la persona giuridica ne trae un vantaggio, allora sussiste una responsabilità per entrambi. Individuo in posizione rilevante è definito rigorosamente dal Consiglio europeo come un soggetto che abbia potere di rappresentanza della persona giuridica, o potere decisionale per conto di essa o esercizio di poteri di controllo in seno a essa. I singoli Paesi membri dovranno poi definire una responsabilità della persona giuridica anche quando essa non abbia adottato sorveglianza o controllo di un soggetto sottoposto alla sua autorità, traendo dai suoi comportamenti illeciti dei benefici. Oltre alle sanzioni pecuniarie e penali, i Paesi potranno adottare a carico delle persone giuridiche misure di esclusione dal godimento di aiuti pubblici, divieti temporanei o permanenti di esercizio di attività commerciali, provvedimenti giudiziari di scioglimento o assoggettamento a sorveglianza giudiziaria.
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