diritto - Giugno 2006 - IVA

IVA o non IVA nell'home page?


Obbligo di indicazione della partita IVA nei siti Web aziendali: L'Agenzia delle Entrate interviene per segnalare una questione mai affrontata dalle aziende italiane. E anche controversa.


Indicare la partita IVA nel sito web aziendale è un obbligo previsto per legge già dal 2001: eppure basta navigare tra i vari siti Internet dei maggiori giornali, case automobilistiche, produttori di hardware e software, e-shop, oppure quelli di enti pubblici, anche della pubblica amministrazione, insomma di tanti titolari di partita IVA, per verificare come tale obbligo sia completamente disatteso. L'Agenzia delle Entrate, nel maggio scorso, ha ritenuto opportuno intervenire in merito, ribadendo e precisando quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, riformulato nell'articolo 2 del successivo decreto 404/2001: «...quando un soggetto Iva dispone di un sito Web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva...».

Visibilità all'IVA

Il comma citato prevede che il codice di partita IVA debba essere indicato nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento. La disposizione è entrata in vigore dal 1° dicembre 2001, ma ben pochi si sono adeguati alla normativa. Per mettere in regola la posizione, il titolare del sito web dovrebbe semplicemente integrare con il numero di partita IVA le indicazioni contenute nell'home page del sito. Facendolo prima del controllo da parte dell'amministrazione, non si incorrerebbe in alcun tipo di sanzioni. L'obbligo è valido per tutti i soggetti passividi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività, e si applica anche nei casi in cui il sito sia usato a fini puramente di propaganda e pubblicità, quindi anche se non si esercita una vera e propria attività di e-commerce. La partita Iva dovrà essere sempre visibile, come sulle fatture, e non si può nasconderla in qualche modo all'interno del codice Html: questo pone qualche problema riguardo la privacy del titolare, e anche il rischio di frodi informatiche. È evidente che dare visibilità a questo tipo di dati sul Web, espone un ulteriore dato sensibile della società alle potenziali mire criminali di qualche malintenzionato.

Fiducia per legge

È anche vero, però, che questo tipo di obbligo va inquadrato in un ottica più ampia, grazie alla quale le leggi dello stato mirano a tutelare il rapporto tra consumatore e azienda riguardo ai contratti a distanza: il decreto legge 185/99, emanato per far fronte alla direttiva europea 7/97, stabilisce i criteri che le aziende devono rispettare riguardo alle comunicazioni contrattuali al cliente. In particolare, prima di concludere un contratto a distanza, l'azienda dovrà fornire al cliente una serie di informazioni riguardo l'identità del fornitore (con tanto di indirizzo in caso di pagamento anticipato); le caratteristiche principali del bene o servizio acquistato, e sul suo prezzo comprese eventuali tasse o imposte; le spese di consegna e le modalità di pagamento, di distribuzione del bene o prestazione del servizio e delle altre forme di esecuzione del contratto; l'esistenza o meno del diritto di recesso, comprese le modalità e i tempi di restituzione o ritiro del bene in caso di esercizio di tale diritto; il costo dell'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, se diverse dalla tariffa base (numeri telefonici a pagamento); la durata e la validit�dell'offerta e del prezzo, compresa la durata minima del contratto per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuativa o periodica. Tutte queste informazioni, soprattutto quelle riguardanti l'identità del fornitore del bene o del servizio devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, osservando i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali (in particolare, proteggendo le categorie di consumatori particolarmente vulnerabili). Inoltre, il consumatore deve ricevere conferma di tutte le informazioni inerenti l'identità del fornitore, l'esercizio del diritto di recesso, l'indirizzo del fornitore per eventuali reclami, in forma scritta o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile. E tra tutte queste voci, è ovvio che rientri anche l'indicazione chiara della partita IVA della società in oggetto.

Oltre le norme

Sicuramente è un bene che si cerchi di tutelare con norme mirate il consumatore che si avvicina al commercio elettronico. La vera tutela però è garantita dalla serietà dell'azienda che è capace di costruire un rapporto chiaro e di fiducia con il potenziale cliente. Inserire la partita IVA sull'home page del sito, o fornire tutta una serie di informazioni aziendali, non è sufficiente ad acquisire credibilità agli occhi dei navigatori, tuttavia connota serietà. Adempiere alla normativa associando un tipo di comunicazione chiara e una disponibilità reale nei confronti dell'utente, può quindi essere la chiave corretta per interagire nel miglior modo con il cliente.

Le sanzioni: questione aperta

Un'ultima annotazione merita di essere spesa per le sanzioni previste agli inadempienti rispetto all'obbligo dell'esposizione della partita IVA sul sito: l'agenzia delle entrate non si esprime in merito, lasciando in pratica le cose come stanno. Questo, insieme a una politica di controllo praticamente nulla, lascia ampia libertà di spazio giuridico alle imprese. Ma oltre al sopraccitato discorso sul rapporto di fiducia, rimane aperto anche un contenzioso interpretativo importante: secondo alcuni giuristi, la norma prevederebbe multe salate per gli inadempienti (da 258,23 euro a 2.065,83 euro), trattandosi di una violazione agli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria (articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 472/97). Secondo altri, invece difficilmente si potrà arrivare all'erogazione di una sanzione amministrativa, in quanto l'articolo 6, comma 5 bis della legge appena citata, prevede l'impunibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione dell'imposta e sul versamento del tributo, come dovrebbe essere in questo caso. L'Agenzia delle Entrate non ha voluto chiarire questo aspetto, che in futuro potrebbe diventare una chiave di lettura essenziale di tutta la normativa.
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