diritto - Giugno 2005 - Firma digitale

Il valore di una firma


L'e-commerce ha bisogno di certezze. La firma digitale autentica la provenienza dei documenti e può contribuire allo sviluppo della società dell'informazione. Con una legislazione all'avanguardia.


Più aumentano i processi di e-business in generale, più aumenta il bisogno di garanzie sulle transazioni e gli atti commerciali. La firma digitale corrisponde a questo bisogno fornendo una risposta certa sulla provenienza dei documenti elettronici. Contratti di compravendita, impegni di spesa e qualsiasi altro documento ufficiale può trovare così una solida base di certezza.

Il problema

La questione di una garanzia sulla provenienza di un documento elettronico è elementare: quando ci si trasmette una lettera o una proposta di contratto digitale, siamo di fronte a un insieme di bit che necessitano di un certo programma per essere visualizzati. Ma allo stesso modo questi documenti possono essere modificati. Se per la carta esiste la certezza dello scritto (a un ragionevole grado di sicurezza), per i documenti elettronici non è così. A meno che non si ricorra alla crittografia.

Cifratura, vantaggi e problemi

La crittografia è una tecnica di codificazione di messaggi basata su codici, tali da rendere ogni messaggio illeggibile se non da chi possiede la cosiddetta chiave del codice. Chi ha la chiave può cifrare e decifrare il messaggio. Applicato ai documenti elettronici, questo sistema permette una trasmissione di documenti "segreta". Tutto ciò fa nascere due problemi, uno di ordine pubblico e uno di natura commerciale. Infatti, alcuni Paesi, Stati Uniti in testa, vedono la crittografia come un pericolo perché in grado di veicolare messaggi segreti, magari da parte di terroristi. Inoltre, i problemi di tipo commerciale non si risolvono: in una transazione non è importante coprire il messaggio e renderlo visibile (e modificabile) soltanto al lettore. Al contrario, il messaggio può essere visibile da tutti, ma non deve essere modificabile da nessuno, ricevente compreso.

La doppia chiave

Per questo il modello vincente è rappresentato dalla crittografia a doppia chiave: semplificando, chi scrive il documento ha una propria chiave di codifica privata e nota soltanto a lui con la quale può intervenire sul documento. Poi esiste una seconda chiave, pubblica, mantenuta dalle autorità di certificazione e complementare alla chiave privata, che consente a chiunque la lettura (ma non la modifica) del documento. Il sistema a doppia chiave asimmetrica garantisce la ragionevole certezza che il documento non possa essere modificato. Una firma elettronica apposta su documenti di tal genere definisce in maniera certa la paternità dello scritto. In questo modo il documento elettronico è parificato, dal punto di vista legale, a qualsiasi altro documento cartaceo sottoscritto dal mittente.

La legislazione italiana

Ciò è possibile perché il nostro legislatore si è mosso d'anticipo rispetto anche agli altri Paesi europei, e ha definito una normativa apposita per la firma digitale fin dal 1997 (DPR 513/97). Nel tempo la normativa si è arricchita di vari contributi, fino all'ultimo DPCM del 13 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2004, con il quale si definiscono le nuove "Regole Tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici".

I certificatori

Tutto il ragionamento sulla firma digitale si basa su certificati elettronici rilasciati da certificatori autorizzati, che devono dare garanzie di efficacia alla procedura. In particolare:
garantire l'associazione firma digitale - titolare
pubblicare l'elenco dei certificati delle chiavi pubbliche dei titolari che si sono avvalsi dei loro servizi di certificazione
mantenere aggiornato l'elenco pubblico dei certificati sospesi o revocati
In Italia, l'organo di vigilanza dei certificatori è il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie. I certificatori possono essere di due tipi, quelli che offrono servizi di base e quelli che offrono servizi avanzati. Questi ultimi hanno bisogno dal Dipartimento di un permesso che viene rilasciato soltanto dopo i controlli del caso sulle procedure organizzative e di sicurezza utilizzate internamente.

Due firme per l'Italia

Infatti, con il decreto legislativo 10/2002, sono state introdotte in Italia due forme di firma digitale, per così dire una avanzata e una base. La prima è la cosiddetta firma digitale avanzata o forte, basata su certificati qualificati e creata con dispositivi sicuri. Si tratta di una firma valida per legge a tutti gli effetti soltanto per il fatto di essere stata apposta. Per disconoscerla, il titolare deve attivare il complesso procedimento della querela di falso.
La seconda, invece, è la firma elettronica debole, redatta senza rispettare requisiti tecnici e organizzativi di sicurezza previsti per le forti. Il documento redatto con questa firma è equiparato all'equivalente cartaceo, ma ai fini giuridici la sua efficacia probatoria sarà liberamente valutata dal giudice.
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