Il domain name come marchio d'impresa
La normativa italiana non prevede una specifica trattazione delle
controversie relative al domain name. La tendenza prevalente dei tribunali italiani rimane comunque quella di applicare
la legge Marchi.
Subito dopo il boom di Internet, a partire dal 1998, il problema dell'assegnazione dei nomi di dominio è apparsa
evidente. Tuttavia, il principio in base al quale si è continuato ad assegnare i nomi è rimasto
sostanzialmente quello originario del first come, first served: chiunque chieda l'assegnazione di un nome
a dominio ancora libero, cioè non ancora registrato da altri, ne ottiene la registrazione e il diritto
all'utilizzo. Le authority preposte alle assegnazioni dei nomi, cioè, non si pongono alcun problema riguardo agli
eventuali conflitti che possono venirsi a creare con altri diritti di tipo privato. In Italia, il caso esemplare,
capostipite di tutta la giurisprudenza riguardante l'assegnazione dei nomi di dominio è stato il celebre caso
Armani.
In principio fu Armani
Gli ultimi arrivati su Internet, digitando
www.armani.it si ritrovano, come giustamente
si aspettano di trovarsi, sul sito del famoso stilista. Ma chi vive la rete fin dagli anni Novanta, sa bene che cosa si
nasconde dietro quel dominio. Nel 1997, un ignaro navigatore, allo stesso Url si sarebbe trovato di fronte, forse con
stupore, alle pagine di promozione di un timbrificio bergamasco. Infatti, il signor Luca Armani, titolare del timbrificio,
aveva registrato proprio quel nome di dominio e lo utilizzava per i propri scopi commerciali. Ovviamente, alla casa di
moda Armani, non se la sono presa troppo bene scoprendo che quel dominio era già registrato. Risultato: la Giorgio
Armani nel 1998 reclama presso l'autorità giudiziaria il proprio diritto al possesso del dominio e chiede un
risarcimento danni di ben 300.000 euro.
I risultati del caso Armani
Il giudice di Bergamo chiamato a decidere, sentenzia che non è possibile accogliere la richiesta di risarcimento
e però riconosce che il dominio sia attribuito allaArmani spa in base alla Legge Marchi. La motivazione è
riassunta tutta in questa frase: "l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui
va considerato lesivo del diritto di esclusiva, spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi".
Nella motivazione della sentenza, però, si precisa anche che "al conflitto tra domain name e marchio debbono
applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del
marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa
dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione". E identità
o affinità tra prodotti e servizi, in quel caso, non ce n'erano.
Le conseguenze
Dal punto di vista legale, il signor Luca Armani prosegue la sua battaglia ricorrendo in appello e lanciando appelli via
Internet. Senza entrare nel merito di tutta la vicenda, il risultato finale si può facilmente desumere
confrontando i siti www.armani.it e
www.timbrificio.com. Ciò che questa
sentenza ha lasciato nel panorama del diritto di Internet italiano, però, è di fondamentale importanza. Si
è sancito, infatti, che il dominio Web non è la mera traduzione in lettere dell'indirizzo IP numerico, alla
stregua del numero telefonico (interpretazione che tuttavia è stata assunta in qualche sentenza minore,
soprattutto in passato). Si riconosce l'importanza del nome di dominio in termini di mercato, e per questo lo si
riconduce alla normativa della tutela dei marchi.
Il nome di dominio per le imprese
A livello di imprese, si tratta dunque del diritto di marchio, e la sua tutela abbraccia ambiti più ampi di quello
in cui l'azienda stessa è attiva. In caso di conflitto tra domini e segni distintivi, sia su Web sia tradizionali,
si ricorre all'applicazione della disciplina dei segni distintivi, cogente nel nostro ordinamento. È vietato
l'utilizzo da parte di terzi di un segno identico o simile al marchio registrato, qualora a causa di un tale utilizzo -
per l'identità o la somiglianza dei segni o l'affinità tra prodotti e servizi - possa verificarsi
un'ipotesi di confusione o di associazione tra i due segni. Inoltre, se si pensa al domain name come a un'insegna, allora
si configura la concorrenza sleale nell'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli
legittimamente utilizzati da altri, e questo anche se ci si riferisce a mercati e settori diversi. Infatti, in questa
interpretazione il domain name è un vero e proprio segno distintivo assimilabile all'insegna: l'impiego di nome a
dominio di un nome già utilizzato da altri come segno distintivo integra un atto di concorrenza sleale, quando
è idoneo a creare confusione.
In definitiva
Ciò che emerge con chiarezza tra le varie sentenze che in Italia si sono susseguite dal caso Armani in poi,
è semplice: se ci si impossessa di un nome a dominio che richiama un marchio famoso si infrange la Legge Marchi
(in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza
sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori. Quindi, registrando un nome a dominio,
bisogna valutare la notorietà di quel nome e comportarsi di conseguenza. Come appare evidente, la questione
è complicata dai limiti dell'applicazione di concetti di territorialità al Web, per cui un marchio può
essere famoso in un Paese, ma non in un altro oppure anche soltanto in una certa città, provincia o regione. Prima
di arrivare ai tribunali, comunque, le contestazioni relative ai domini .it possono trovare uno sbocco naturale
nell'attività della Registration Authority italiana, con le procedure dell'arbitrato e della riassegnazione.
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