diritto - Febbraio 2004 - spamming aziendale

Stop alle e-mail non autorizzate


Lo spamming aziendale offre un ritorno in termini di contatti, ma può significare anche rovinare la propria immagine aziendale, precludersi futuri clienti e, non ultimo, rischiare grosso dal punto di vista giuridico. Per questo è una strada da non scegliere.


Con il termine spamming si intende l’invio per posta elettronica di un messaggio indesiderato (spesso inviato a grandi liste di utenti) contenente materiale promozionale non richiesto. La tentazione delle imprese di farsi largo in Rete usando questo sistema è molto forte. A costi irrisori, infatti, si possono raggiungere in tempo reale tantissimi potenziali consumatori, variamente distribuiti nel mondo. Secondo Brightmail, società di ricerca specializzata in ambito di security, tale fenomeno sarebbe in crescita a livelli del 150% annuo, sia a causa della facilità nel reperire indirizzi e-mail (da visitatori di siti e newsgroup o acquistandoli) sia per il fatto che i vantaggi per chi ha inviato il messaggio superano con ogni probabilità i costi di spedizione (circa il 4% dei destinatari risponde comunque allo spamming!).
Ma al di là dei risultati, fare spamming è lecito? Il fenomeno è certamente invasivo e oneroso per chi viene raggiunto senza un consenso: la Commissione Europea stima un costo aggiuntivo di 10 miliardi di euro all’anno per le imprese che nel Vecchio Continente perdono letteralmente tempo a scaricare e leggere posta indesiderata. L’utilizzo massivo dell’e-mail arreca perciò una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari, costretti a impiegare tempo per esaminare e selezionare tra i messaggi ricevuti quelli realmente attesi o ricevibili, nonché a sostenere i conseguenti costi di collegamento telefonico, adozione di filtri per verificare la presenza di virus, e cancellare rapidamente materiali inadatti a minori.
Lo spammer ha, dunque, un effetto immediato, ma viola la legge e compromette irrimediabilmente la sua credibilità e professionalità. In particolare, nel nostro Paese lo spamming è vietato da precise norme stabilite nel nuovo regolamento per la tutela della privacy, il Codice di protezione dei dati personali in vigore dal 1° gennaio 2004. L’articolo 130 di questa legge (la n° 70 del 2003) parla chiaro: l’uso di “sistemi automatizzati di chiamata” e, quindi, di posta elettronica, fax, Sms ecc., per l’invio di materiale pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali è consentito soltanto nei confronti di chi ha espresso preliminarmente il consenso (il cosiddetto “opt-in”). La pubblicità, poi, deve essere riconoscibile come tale (articolo 9) e si deve informare il destinatario sulla possibilità di non ricevere più comunicazioni commerciali, fornendo un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i propri diritti in tema di privacy.
Che cosa rischia uno spammer? Oltre a bruciare ogni seria opportunità di promozione nel futuro, potrebbe andare incontro anche a sanzioni. Ai trasgressori della nuova legge sulla privacy potrà essere comminata una multa, in particolare per omessa informativa all’utente (fino a 90.000 Euro), oppure inflitta una sanzione penale, che comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Non c’è, dunque, da scherzare con le mailing list non autorizzate. La nuova legge precisa anche un dubbio sugli indirizzi e-mail: non sono pubblici. Se non provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da un soggetto pubblico non possono essere impiegati. Non sono liberamente utilizzabili per il solo fatto di trovarsi in Rete, magari in newsgroup, siti o pagine Whois. La pubblicità si può inviare soltanto a chi la vuole ricevere.
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