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Gennaio 2004 - Dialer (1)

Attenti a ciò che offrite


Il fenomeno dei dialer è stato più volte censurato da operatori ed esperti. Vediamo che cosa trasforma uno strumento potenzialmente utile alla Rete in reato al quale può concorrere anche il sito ospitante.


Per tutto il 2003, il fenomeno dialer è stato più volte al centro dell’attenzione dei media e degli operatori Internet in chiave negativa. Per questo strumento si parla apertamente di truffa e di raggiro nei confronti degli utenti, ma la questione è più complessa di come appaia.
Lo strumento dialer in sé non ha alcuna caratteristica negativa, anzi da alcuni era considerato come il possibile passpartout per effettuare pagamenti online assolutamente sicuri per l’acquisto di beni e servizi. Come spesso accade, però, il mezzo è stato utilizzato perlopiù per manovre ai limiti – e qualche volta oltre i limiti – del lecito. Sicuramente illeciti sono i casi in cui il dialer entra in funzione automaticamente senza avvisare l’utente, togliendo il collegamento al suo provider e creandone uno nuovo (con numerazione 709) a pagamento ben più salato. Lo stesso si può dire di quei sistemi che entrano nel registro del sistema operativo e impostano come predefinito il collegamento non già con il provider dell’utente ma con un fornitore di servizi a pagamento. In questi casi, non ci sono dubbi sulla natura dolosa – e perseguibile quindi – dell’operazione, perché si tratta di un artificio attraverso il quale si ottengono profitti inducendo in errore l’utente e procurandogli un danno. Si possono configurare dunque i reati di truffa (Codice Penale, articolo 640) e di frode informatica (Codice Penale, articolo 640-ter).

Più sottile è il caso dell’utente che è avvisato chiaramente di quello che sta succedendo. Normalmente infatti il navigatore che incappa in un dialer si vede aprire una finestra che informa dettagliatamente – costi compresi – sul significato del suo assenso a procedere con l’operazione. Molti operatori in questo modo arrivano a giustificare completamente i dialer e il loro utilizzo, perché l’utente sceglie spontaneamente di procedere e perché il reato di truffa prevede espressamente l’induzione in errore dell’utente, cioé che gli si nasconda il reale costo della connessione.Niente di più sbagliato. Infatti, il solo assenso del cliente non è sufficiente a dirimere ogni questione legale, anzi.
Prima di tutto, bisognerebbe accertare che le informazioni date al navigatore siano complete. Infatti la Direttiva UE 31/2000 sul commercio elettronico (parzialmente in vigore in quanto recepita in Italia con il decreto legislativo 70/2003) impone specifiche indicazioni sull’identità dei prestatori di servizi, anche telematici. Inoltre, non è sufficiente dire che il navigatore fosse a conoscenza dei costi della connessione per giustificarli, perché questi devono essere equi rispetto al valore del bene o servizio venduto, e in questo caso appare evidente la sperequazione tra i prezzi pagati e l’effettivo servizio o bene acquisito.Infine, l’induzione in errore potrebbe sussistere anche nel caso in cui i beni o servizi effettivamente erogati non corrispondano o corrispondano parzialmente a quelli dichiarati nella finestra-contratto informativa.
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